Art. 8 — Ricorsi
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Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 4 che negano la iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato puo' proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4. Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo. Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso. Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato puo' proporre azione dinanzi al tribunale della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta regionale, l'azione giudiziaria puo' essere ugualmente proposta.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
