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Esercitano le operazioni di credito peschereccio di esercizio:
- a)le aziende e gli istituti di credito abilitati al credito agrario e a quello peschereccio ai sensi delle leggi vigenti;
- b)le aziende e gli istituti di credito abilitati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.
Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994
