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Esercitano le operazioni di credito peschereccio di esercizio:

  • a)le aziende e gli istituti di credito abilitati al credito agrario e a quello peschereccio ai sensi delle leggi vigenti;
  • b)le aziende e gli istituti di credito abilitati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art15 · fonte su Normattiva