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In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, allo scopo di realizzare il riposo biologico anche al fine di adattare la capacita' di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilita' delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con i sistemi a strascico e traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attivita' di pesca nei periodi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere, per l'anno 1992, alle imprese di pesca un premio, il cui ammontare e' fissato dal regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, per le navi con i requisiti previsti dal regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire pari a lire 1.613.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;71~art1 · fonte su Normattiva