Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1992 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle navi abilitate alla pesca con il sistema turbosoffiante, limitatamente al terzo mese di sospensione dell'attivita' in aggiunta ai due mesi di fermo tecnico, disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Le disposizioni non si applicano alle unita' abilitate alla pesca oltre gli Stretti ed a quelle esercitanti il sistema denominato "sciabica". Le unita' in possesso dell'abilitazione contestuale al sistema turbosoffiante ed a quello a strascico, ovvero a traino pelagico, sono obbligate a sospendere l'attivita' di pesca sia nel periodo di cui all'articolo 1, comma 1, che in quello di cui al comma 1 del presente articolo. Ad esse sara' corrisposto esclusivamente il premio di fermo previsto per le unita' adibite alla pesca a strascico, ovvero a traino pelagico. Le unita' ammesse ai benefici della presente legge sono obbligate a sospendere l'attivita' nel periodo di fermo, anche se abilitate all'esercizio di altri sistemi di pesca.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;71~art2 · fonte su Normattiva