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Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennita' giornaliera nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, che resta assorbita nel trattamento economico di cui al comma 2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennita' giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che e' ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore e' tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali; fa altresi' carico all'armatore, senza rimborso da parte dello Stato, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il premio di fermo temporaneo e l'indennita' giornaliera non sono cumulabili con indennita' o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. I pagamenti riguardanti la corresponsione del premio e delle indennita' previste dalla presente legge sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile, con i criteri e le modalita' di cui alla legge 19 luglio 1988, n. 278.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 6 giugno 2012
