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Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione della presente legge. In particolare il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce:

  • a)l'ammontare del premio di fermo temporaneo;
  • b)i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo;
  • c)le modalita' tecniche per il controllo del fermo temporaneo delle navi;
  • d)le modalita' tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennita' giornaliera;
  • e)i criteri di ripresa dell'attivita' di pesca dopo l'attuazione del fermo temporaneo.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;71~art4 · fonte su Normattiva