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Per le finalita' di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' autorizzata la complessiva spesa di lire 82.500 milioni per l'anno 1992. All'onere complessivo di lire 84.050 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 68.500 milioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1992 con il concorso comunitario nel settore della pesca marittima, e, quanto a lire 15.550 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi". Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;71~art6 · fonte su Normattiva