Art. 2 — Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale
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Per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quelle zootecniche, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano,entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento stesso, nonche',tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere a quelle previste, dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa. 1 5 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto,distinto per oggetto di spesa,delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno. Le regioni sono tenute a rispettare le destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazionme si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1993, n. 250
1Il D.L. 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1993, n. 250 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 e' sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall' articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185." Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1-bis) che "Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale."
Il D.L. 17 maggio 1996, n. 273 convertito con modificazioni dalla L.18 luglio 1996, n. 380 disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994." Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4) "Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996".
Testo in vigore dal 20 luglio 1996 al 1 aprile 1998
