Art. 6 — Epizoozie
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I consorzi di produttori agricoli di cui all'articolo 10 possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da inflazioni epizzotiche che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico della cassa sociale dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalita' fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento. Lo Stato concorre fino alla meta' della spesa sostenuta dalla cassa sociale, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.
Testo in vigore dal 2 marzo 1992 al 8 maggio 2004
