Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale
Art. 7 — Pubblicità degli interventi
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Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonche' gli atti contenuti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, e 6, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Testo in vigore dal 2 marzo 1992 al 8 maggio 2004
