Art. 6 — Relazione sull'attività del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
Alla Relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' allegata ogni anno una relazione sull'attivita' e sul funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica fornisce al Parlamento gli elementi informativi e i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 4, nono comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Ministro del bilancio e della programmazione economica il testo integrale delle valutazioni del Nucleo per specifici programmi o progetti di investimento, nonche' ogni altro documento, anche istruttorio, che le medesime Commissioni ritengano utile.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
