Art. 5 — Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse. I membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo pieno non possono assumere incarichi o consulenze da chiunque e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed esplicita autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' causa di decadenza dall'incarico.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
