Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con se', sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione. L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore. Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni e' soggetto all'osservanza delle disposizioni locali.

Testo vigente dal 31 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-12-23;694~art1 · fonte su Normattiva