È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, sesto comma, e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in quanto dette disposizioni prevedono una disparità di trattamento, nell'ambito della collezione di armi comuni da sparo, tra le armi e munizioni da caccia e quelle non da caccia. La ordinanza di rinvio, eludendo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non adduce infatti alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie. - O. nn. 257/1983, 258/1983, 259/1983, 281/1983, 298/1983 e 299/1983.
Art. 3 cost. · Art. 10 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 26 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi