Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Testo vigente dal 31 dicembre 1974
Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Testo vigente dal 31 dicembre 1974
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1974-12-23;694~art5 · fonte su Normattiva