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Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, ne' ad indennita' di licenziamento.

Testo in vigore dal 5 luglio 1961 al 8 aprile 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/1993

    Ha colpito questo articolo
    29 marzo 1993

    L'esclusione del diritto al trattamento di previdenza, di quiescenza e all'indennità di licenziamento, che l'art. 11, l. 23 giugno 1961, n. 520, sancisce per il "personale a prestazione saltuaria", di cui al precedente art. 10 stessa legge, configura violazione all'art. 36 Cost., nei confronti dei soggetti il cui rapporto con l'Amministrazione, nell'ambito di tale categoria, rivesta i caratteri oggettivi propri del lavoro subordinato (v. massima D). Pertanto, detto art. 11, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato.

    Art. 11 Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprieta' intellettuale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-06-23;520~art11 · fonte del testo