Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1961 al 8 aprile 1993. Leggi il testo vigente →
Il personale di cui al precedente articolo 10 non ha diritto ad alcun trattamento di previdenza e di quiescenza, ne' ad indennita' di licenziamento.
Testo in vigore dal 5 luglio 1961 al 8 aprile 1993
