Il personale a contratto e' assunto, con la osservanza delle disposizioni della presente legge, su proposta di due speciali Commissioni, i cui membri ed i presidenti sono designati dai competenti Consigli di amministrazione. L'assunzione in servizio e' fatta per un triennio. I primi sei mesi sono considerati periodo di prova, durante il quale il personale puo' essere licenziato qualora, a giudizio dell'Amministrazione, la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, puo' essere effettuato, su conforme parere del competente Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui al primo comma, solo per i seguenti motivi:

  • a)scarso rendimento;
  • b)atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
  • e)gravi motivi disciplinari;
  • d)abbandono del servizio. Il licenziamento puo' anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione o soppressione dei servizi o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneita' alle mansioni.

Testo vigente dal 5 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-23;520~art5 · fonte su Normattiva