Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio e' corrisposta una indennita' commisurata da una mensilita' della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. L'indennita' non e' dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'articolo 5, ed e' ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'articolo 6. Nel caso di decesso l'indennita' e' corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.

Testo vigente dal 5 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-23;520~art7 · fonte su Normattiva