Art. 11 — Azioni positive per la pari opportunità
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La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparita' tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonche' di assegnazione di posti di responsabilita'. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della renumerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parita' e la pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla lege 22 giugno 1990, n. 164.
Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 15 giugno 2006
