Disciplina dell'agriturismo

Art. 15 — Regioni a statuto speciale e province autonome

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Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730~art15 · fonte su Normattiva