Disciplina dell'agriturismo
Art. 15 — Regioni a statuto speciale e province autonome
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Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006
