Disciplina dell'agriturismo

Art. 4 — Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica

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Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Le regioni disciplinano altresi' la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 8.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730~art4 · fonte su Normattiva