Art. 8 — Autorizzazione comunale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta. Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attivita', nel rispetto dei limiti e delle modalita' stabilite nell'autorizzazione medesima. L'autorizzazione e' sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006
