Disciplina dell'agriturismo

Art. 4 — Criteri e limiti dell'attività agrituristica

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Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica. Affinche' l'organizzazione dell'attivita' agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attivita' agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attivita' agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita' di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. 1 Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attivita' agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonche' alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

  • a)l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
  • b)per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
  • c)le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
  • d)la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
  • e)in caso di obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessita' ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, e' definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita';
  • f)qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attivita'. 1 Le attivita' ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalita' e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attivita' e con le risorse agricole aziendali, nonche' con le altre attivita' volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attivita' ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita' non puo' pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f).

Testo in vigore dal 18 ottobre 2007 al 26 maggio 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 339/2007

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 2007

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto, nel dettare i criteri e i limiti dell'attività agrituristica, demanda alle Regioni e alle Province autonome di definire criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività. Tale disposizione, infatti, costituisce una specificazione della previsione generale contenuta nel precedente comma, il quale attribuisce alle Regioni il compito di dettare i criteri utili al fine di classificare un'azienda agrituristica, sicché deve intendersi demandata ai suddetti enti anche l'individuazione delle regole in base alle quali calcolare il tempo di lavoro cui fa riferimento la norma impugnata.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 4 Disciplina dell'agriturismo · Art. 5 Disciplina dell'agriturismo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art4 · fonte su Normattiva