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In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'ente di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, puo' richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Testo in vigore dal 20 agosto 1990 al 1 gennaio 2006
