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L'ente riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei modi indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' abilitato ad emettere i certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, assumendo nei confronti dei corrispondenti enti costituiti in Stati esteri le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. Sono altresi' attribuite allo stesso ente le funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione per l'Italia ai sensi e per gli effetti delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE e del 29 dicembre 1983, n. 84/5/CEE. Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei Paesi cui sono applicabili le direttive di cui al comma 2, da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'ente ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.

Testo in vigore dal 20 agosto 1990 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;242~art3 · fonte su Normattiva