Art. 5 — Sanzioni
Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o piu' requisiti o in violazione delle modalita' previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita' competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 2 settembre 2005
