La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne da' motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi. Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato puo' ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo. La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

  • 1)quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;
  • 2)nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
  • 3)su richiesta dell'interessato. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato puo' ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo. Nel caso previsto dal n. 3) del precedente terzo comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potra' essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

Testo vigente dal 22 maggio 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 226/1997

    Questione infondata
    4 luglio 1997

    Non è fondata, con riferiemnto agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, n. 1, l. 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, senza procedimento disciplinare, qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), della stessa legge, in quanto - posto che l'art. 5 citato individua i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio; e l'art. 7 disciplina l'ipotesi del venir meno di siffatti requisiti -l'intervenuta condanna penale, come le altre fattispecie previste dall'art. 5, incide su tale complessiva situazione soggettiva, sicché il provvedimento di cancellazione dal ruolo è conseguenziale alla modificazione di essa e, non costituendo, quindi, misura disciplinare, non si pone l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di commisurare la sanzione all'addebito attraverso il procedimento disciplinare, prevedendo la partecipazione dell'incolpato affinché possa esercitare il suo diritto di difesa. - S. nn. 40 e 158/1990, 297/1993, 220/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-05-03;204~art7 · fonte su Normattiva