E' fatto divieto a chi non e' iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attivita' di agente o rappresentante di commercio. La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed e' tenuta a denunciare all'autorita' competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra L. 1.000.000 e L. 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e relative norme regolamentari.

Testo vigente dal 22 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-03;204~art9 · fonte su Normattiva