Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa e' composta:

  • a)da un membro della giunta camerale;
  • b)da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentativita';
  • c)da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale. Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione e' integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' previste per la costituzione. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La commissione e' tenuta a denunciare all'autorita' giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

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Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che e' soppressa la commissione istituita dal presente articolo. Le relative funzioni sono svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Testo vigente dal 12 agosto 2006

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-03;39~art7 · fonte su Normattiva