Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che gia' esercitano l'attivita' prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attivita'. Nel caso in cui le imprese gia' esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

Testo vigente dal 5 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1~art11 · fonte su Normattiva