Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che gia' esercitano l'attivita' prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attivita'. Nel caso in cui le imprese gia' esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
Testo vigente dal 5 gennaio 1990
