Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Art. 13 — Comunicazione delle intese

Le imprese possono comunicare all'Autorita' le intese intercorse. Se l'Autorita' non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non puo' piu' procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

Testo vigente dal 13 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art13 · fonte su Normattiva