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L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attivita' in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalita' e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1990 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1~art2 · fonte su Normattiva