La qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

  • a)siano titolari di imprese per lo svolgimento di attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
  • b)oppure siano soci in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a);
  • c)oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a). Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attivita' di cui alla lettera a) del predetto comma 1. La qualificazione professionale di estetista e' altresi' conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonche' dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attivita' di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione. Qualora la durata dei periodi di attivita' svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale e' rilasciato un apposito attestato di frequenza. La qualificazione professionale di estetista e' altresi' conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Testo vigente dal 5 gennaio 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 245/1990

    Questione infondata
    15 maggio 1990

    È allo Stato che compete - al fine di determinare le condizioni per l'esercizio di una professione sull'intero territorio nazionale - valutare il risultato della frequenza ai corsi di formazione professionale, e non è irrazionale la diversa valutazione contenuta nella disciplina transitoria della L. 4 gennaio 1990, n. 1, che attribuisce - senz'altra condizione - la qualifica di estetista a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano in possesso di attestato o diploma di estetista rilasciato da scuola professionale autorizzata dallo Stato o dalle Regioni, e non anche agli allievi dei corsi regionali di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica 'ex' art. 14, L. n. 845 del 1978. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 8, commi quinto e sesto, L. n. 1 cit.).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1~art8 · fonte su Normattiva