Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 16 — Atti aventi valore o forza di legge, Valutazione delle conseguenze finanziarie

Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.

Testo vigente dal 12 settembre 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 75/1990

    Questione inammissibile
    22 febbraio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione nei termini sia del decreto-legge denunziato sia dei successivi aventi analogo contenuto. (L'esame della questione di legittimità concernente l'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - peraltro già risolta negativamente in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - rimane conseguentemente assorbito). - O. nn. 447 e 344/1989; S. n. 406/1989.

    Art. 100 cost. · Art. 16 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art16 · fonte su Normattiva