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Per attivita' di intermediazione mobiliare si intende:

  • a)negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;
  • b)collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  • c)gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
  • d)raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;
  • e)consulenza in materia di valori mobiliari;
  • f)sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attivita' anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'articolo 18-ter, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della presente legge i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori mobiliari.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1991 al 1 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1~art1 · fonte su Normattiva