Art. 12 — Modalità di esecuzione degli ordini
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Nelle negoziazioni di valori mobiliari effettuate mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici relizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela devono essere eseguiti nel rispetto della priorita' di tempo nella ricezione degli ordini stessi. I fissati bollati relativi alle negoziazioni di cui al comma 1 devono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'orario di esecuzione dell'ordine. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, emana disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 1 e 2, allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1991 al 1 settembre 1996
