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E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque, senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero senza essere autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di societa' di intermediazione mobiliare. La condanna comporta altresi' in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili di proprieta' del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, societa' fiduciarie e societa' di intermediazione mobiliare per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1991 al 1 settembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1~art14 · fonte su Normattiva