Art. 27 — Norme finali
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A partire dai termini previsti dall'articolo 18, comma 3, sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme abrogate fatto da altre leggi, di regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge e dei regolamenti ivi previsti. Le disposizioni di legge, di regolamento o di altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'attivita' e alle attribuzioni degli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle societa' di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
Testo in vigore dal 4 gennaio 1991 al 1 settembre 1996
