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A tutti coloro che partecipano in una societa' di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5, 5- ter e 5-quinquies del citato decreto- legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni. La CONSOB puo' altresi' avvalersi nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'articolo 4-bis dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1974 e da' immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia. I soggetti di cui al primo periodo devono sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione della partecipazione, protocolli di autonomia gestionale, utilizzando i modelli di cui all'articolo 9, comma 6, della lettera a), e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente della societa' ovvero che possa indurre la societa' medesima ad una condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui alla presente legge. Copia dei protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla societa' partecipata contestualmente alle comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. I soci che, essendovi tenuti, non hanno inviato i protocolli di autonomia nei modi e nei termini previsti dal presente comma, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della societa' di intermediazione mobiliare e puo' essere proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 4 Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne da' immediata notizia alla CONSOB. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N.415)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N.415)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 23 luglio 1996, n. 415

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Il D.Lgs 23 luglio 1996, n. 415 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera d)) che l'abrogazione del comma 1 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 10, comma 6 del D.Lgs 23 luglio 1996, n. 415.

Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1~art4 · fonte su Normattiva