Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1996 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415)). Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle societa' di intermediazione mobiliare, nonche' quelli di cui le societa' di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attivita' loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della societa' di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette societa'. Essi restasno individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilita' stabiliti dalle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415)).

Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1~art7 · fonte su Normattiva