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(( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). Alle partecipazioni nelle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia da' immediata notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute. Ai sensi della citata legge n. 77 del 1983, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce con provvedimenti di carattere generale i limiti di investimento dei fondi comuni, di cui alla stessa legge, in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la societa' di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonche' in titoli oggetto dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti collegati. Ferme restando le disposizioni della citata legge n. 77 del 1983, la CONSOB, con il regolamento di cui al comma 2, stabilisce, con riferimento all'attivita' delle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare:

  • a)le regole di comportamento di cui al comma 2, lettera e) e g);
  • b)modi ed i termini della comunicazione da parte delle societa' di gestione delle operazioni effettuate nell'attivita' di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa societa' di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ovvero titoli oggetto dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti. Le societa' di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, sono soggette, anche per l'attivita' del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere c) e g), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. Alle societa' di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1083, nonche' agli amministratori e ai direttori generali delle stesse che violano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N.415)).

Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1~art9 · fonte su Normattiva