Art. 3 — Definizione dei parametri di riferimento
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:
- a)della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse;
- b)dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
Testo vigente dal 18 agosto 2003
