Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

  • a)della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse;
  • b)dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Testo vigente dal 18 agosto 2003

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 226/2020

    Parametro
    27 ottobre 2020

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 29 l. 241/1990 · Art. 12 l. 241/1990 · Art. 3 Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;218~art3 · fonte su Normattiva