Art. 6 — Norme transitorie
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Le imprese del settore operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, comma 1. In sede di prima attuazione della presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate ai sensi del comma 1 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneita' professionale. Le regioni definiscono i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative di cui all'articolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 8 maggio 2010
