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La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante. Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge e' definito nell'allegato n. 3.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 23 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art1 · fonte del testo