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Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri e' vietato detenere i prodotti medesimi che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione. Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: "Prodotto non destinato alla riproduzione".
Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021
