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Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute. I produttori di sementi muniti di licenza di cui all'articolo 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico e scarico previsto dal precedente articolo 5.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art18 · fonte su Normattiva