Disciplina dell'attivita' sementiera

Art. 2 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 AGOSTO 2007 N. 150

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((La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio. La commissione e' nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed e' formata:

  • a)da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;
  • b)da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;
  • c)da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;
  • d)da due rappresentanti dei produttori di sementi. La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati)). La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione. ((Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)). La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza. Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta' di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 26 settembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art2 · fonte su Normattiva