Art. 20-ter
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(( Il Ministero delle politiche agricole e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta' o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera c), anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:
- a)qualora sia appurato che la coltivazione di tale varieta' possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varieta' o possa nuocere all'integrita' di altre varieta' o specie;
- b)qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, applicando le disposizioni dell'articolo 16-bis, sesto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si sia constatato che la varieta' non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varieta' comparabile ammessa nel territorio nazionale o se e' notorio che la varieta', per natura e classe di maturita', non e' atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;
- c)qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varieta' presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. 2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la richiesta alla Commissione europea di cui al medesimo comma e' presentata dal Ministero delle politiche agricole e forestali anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza.)) 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212
11Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".
Testo in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021
