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La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varieta' dal registro. Qualora trattisi di specie o varieta' suscettibili, per le modalita' di riproduzione, di modificazioni delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione e la commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art20 · fonte su Normattiva