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Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi. Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente articolo 12, la cartellinatura delle partite controllate. Per le operazioni di controllo di cui al precedente articolo 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo articolo 41.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 14 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art22 · fonte su Normattiva